Gli accordi per evitare le doppie imposizioni sono contratti statali in cui viene chiarito in che misura
il reddito percepito in uno dei due stati contraenti oppure un patrimonio venga allocato.
L’intenzione è quella di evitare che un contribuente possa venir imposto in entrambi gli Stati e
dunque doppiamente.
Non dovesse esistere nessun accordo tra due Stati ci si affiderà al diritto interno.
Attualmente la Svizzera ha firmato 53 convenzioni contro le doppie imposizioni secondo gli
standard internazionali.
In aggiunta ha sottoscritto 10 accordi sullo scambio di informazioni fiscali.
L’OCSE mette a disposizione degli accordi modello.
Il commentario al riguardo aiuta in casi dubbi.
Inoltre esiste un contratto tipo delle Nazioni Unite che aiuta nelle negoziazioni tra paesi
industrializzati e paesi in via di sviluppo.
Gli Stati Uniti hanno un loro proprio modello (US Model Income Tax Convention).
Dovessero essere versati dividendi da una filiale americana ad una società svizzera, la ritenuta è del 5% (invece di un normale 30%). La ritenuta americana dipende dal fatto che il reddito della filiale americana sia di fonte USA. La Svizzera deduce la ritenuta americana dalla base imponibile. In svizzera i dividendi sono imponibili, tenendo presente che in caso di partecipazione importante può essere fatto valere la deduzione per partecipazioni. Viceversa, dovesse la filiale svizzera pagare un dividendo alla mamma statunitense la ritenuta sarebbe del 35% (che in virtù dell’accordo bilaterale verrebbe abbassata al 5%). In America (perlomeno a livello federale) tale ritenuta potrebbe venire dedotta.
Nel caso di pagamenti di management fees a provider stranieri, non vi è di regola alcuna ritenuta da parte statunitense (sempre che siano commercialmente giustificabili). In Svizzera tali management fees sono evidentemente imponibili. Management fees pagate dalla filiale Svizzera alla società americana azionista non vengono colpite da ritenute.
Possiamo replicare l’esempio fatto con il caso delle management fees dove fondamentalmente non vi è ritenuta sui canoni pagati dalla Svizzera mentre per quanto riguarda quelli pagati dagli Stati Uniti la ritenuta (normalmente al 30%) si abbassa fino allo 0% in virtù degli accordi contro le doppie imposizioni.
Le implicazioni fiscali nel caso di processi cross border, anche con gli USA, devono essere verificati singolarmente. I trattati contro le doppie imposizioni sono basilari ma il trend dei futuri accordi (leggi BEPS, e altri progetti OCSE) da tenere presente è altrettanto importante.
Giancarlo Codoni